Registro Pubblico delle Opposizioni: al via le iscrizioni delle numerazioni mobili

Autori: Elisa Simionato, Luciana Di Vito e Marco Emanuele Carpenelli

 

Il Registro Pubblico delle Opposizioni (di seguito anche solo “RPO”) ha più volte sollevato l’attenzione di molteplici attori, tra i quali in primis gli operatori che fanno marketing telefonico e gli stessi destinatari di tali chiamate, il Garante per la Protezione dei Dati Personali[1] e lo stesso legislatore.

Istituito al fine di “proteggere” esclusivamente quanti sollevavano la cornetta da numerazioni telefoniche fisse inserite nei pubblici elenchi e la cassetta della posta dei corrispondenti indirizzi postali associati a tali utenze, il RPO ha nel tempo acquisito il sostegno dei consumatori “vessati” dal telemarketing e ha assunto sempre maggior rilevanza, fino ad essere notevolmente modernizzato da nuove previsioni legislative, che oggi hanno contribuito a renderlo uno strumento al servizio del cittadino contro le pratiche commerciali aggressive. Proseguendo il cammino di riforma introdotta dalla L. 5/2018, infatti, a breve il RPO verrà interessato da ulteriori novità: il 27 luglio 2022 entreranno in vigore le previsioni del D.P.R. 26/2022, che permetteranno l’iscrizione anche dei numeri di cellulari.

 

Breve richiamo alla nascita e alle modifiche del Registro Pubblico delle Opposizioni

Il RPO è stato istituito con il D.P.R. 178/2010 e la sua realizzazione, gestione e manutenzione è stata affidata alla Fondazione Ugo Bordoni[2], che agisce in natura di ente terzo, indipendente e impegnato in attività di interesse pubblico.

Con l’iscrizione al RPO era possibile opporsi – ex post, esercitando il diritto di “opt-out” – alla ricezione di chiamate telefoniche non automatizzate per gli iscritti in registri pubblici. Successivamente, con  l’entrata in vigore del D.P.R. 149/2018, la possibilità di opposizione alle comunicazioni a scopo di marketing indesiderate è stata estesa anche agli indirizzi postali, mentre nel 2018  è stata avviata una vera riforma del telemarketing con la succitata L. 5/2018 che ha trovato attuazione con il D.P.R. 26/2022 (d’ora in avanti, “Decreto”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 marzo. Così il RPO dovrà “tutelare” tutte le numerazioni, indipendentemente dalla loro natura fissa o mobile, come pure tutti gli intestatari delle stesse, persone fisiche e giuridiche.

 

Le ultime novità e i prossimi passaggi

Di seguito si riportano sinteticamente gli aspetti principali del Decreto e della nuova disciplina del telemarketing, come annunciati dalla riforma del 2018:

      • il Decreto definisce il funzionamento del RPO esteso alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, inclusi i cellulari. Infatti, una volta attivato il nuovo servizio, sarà possibile iscrivere le proprie utenze telefoniche e, per le numerazioni presenti negli elenchi telefonici pubblichi, anche impedire il marketing cartaceo. Il servizio si rivolge alle numerazioni assegnate a persone fisiche e giuridiche, posto che si parla di “contraente” (termine che rinviene una analoga definizione anche nell’art. 130 del D.lgs. 196/2003);
      • con l’iscrizione saranno annullati tutti i consensi rilasciati in precedenza per il marketing telefonico. Quindi, se l’opposizione avrà effetto sulle chiamate con operatore umano, la revoca dei consensi varrà per le chiamate automatizzate, recependo le modifiche del c.d. “D.L. Capienze[3] che ha incluso nel RPO anche le “robocall”;
      • l’opt-out, a seguito dell’iscrizione al RPO o del rinnovo, non produce effetti nei confronti di quegli operatori che hanno raccolto consensi “nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca[4].

Restano ad ogni modo salve le chiamate da parte di enti e uffici di statistica che appartengono al Sistema Statistico Nazionale.

Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità e di vendita telefonica potranno comunque continuare a svolgere la propria attività, purché adempiano all’obbligo di consultare mensilmente e, comunque, precedentemente rispetto all’inizio di ogni campagna promozionale, il Registro Pubblico delle Opposizioni, provvedendo conseguentemente all’aggiornamento delle proprie liste di contatti (il cd. “lavaggio delle liste”). Diversamente dall’attuale funzionamento, per ogni numerazione sottoposta a verifica il sistema dovrà restituire all’operatore lo stato attuale – iscritta/non iscritta – e l’eventuale data di annullamento dei consensi. Le liste così ottenute saranno valide: 15 giorni per il marketing telefonico e 30 giorno per quello postale.

Le novità dovranno essere precedute da alcune attività propedeutiche. In particolare, essendo decorsi i termini per la consultazione pubblica dei principali operatori del telemarketing e delle associazioni dei consumatori, che è stata aperta dal 5 aprile al 6 maggio 2022, si attende ora l’emissione del regolamento tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico per il trasferimento delle numerazioni fisse dagli operatori telefonici al gestore del RPO. Tale regolamento sarà emesso dopo aver consultato anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (meglio nota come AGCOM)[5].

 

Il servizio dovrà essere reso disponibile ai cittadini entro e non oltre il 27 luglio 2022.

Si segnala poi anche l’avvio dei lavori del Garante per la Protezione dei Dati Personali per la pubblicazione di un codice di condotta inteso a regolare le attività di telemarketing e a contrastare il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate[6]. Anche l’AGCOM ha reso noto a inizio maggio di aver avviato i lavori del tavolo tecnico per definire un “codice di condotta” sulle modalità di esecuzione dell’attività dei call center/teleseller, nell’ambito dell’acquisizione di clienti di servizi di comunicazione elettronica, che si ispira, tra gli altri, “… al rispetto delle norme, da parte dei call center, sull’iscrizione al ROC, sulla richiamabilità da parte del cliente, e sul divieto di modificare il CLI della linea da cui origina la chiamata al cliente[7].

 

Conclusioni

Anche se il Registro Pubblico delle Opposizioni continuerà a funzionare secondo le attuali regole per ancora qualche mese, si rende necessario prepararsi con anticipo, allo scopo di conseguire la massima compliance rispetto alla nuova normativa, sopra brevemente ripercorsa nei suoi tratti essenziali.

Per gli operatori

Sarà necessario per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili con impiego del telefono con o senza operatore umano, come pure degli indirizzi riportati in elenchi con posta cartacea, per le attività di marketing[8] previamente presentare apposita istanza presso il gestore del RPO, raccogliendo a tal scopo (i) la documentazione attestante l’identità dell’operatore, (ii) la dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante ovvero dell’uso dei codici o dei prefissi stabiliti dall’AGCOM ovvero del terzo a cui è stato esternalizzato il servizio, e (iii) l’elenco o gli elenchi di contraenti che sono la fonte dei dati che l’operatore vuole trattare[9].

Il cd. “lavaggio delle liste”, inoltre, rappresenta un obbligo normativo cui le aziende non potranno sottrarsi e dovrà avvenire, verosimilmente, con cadenza bisettimanale (o mensile per gli indirizzi fisici) nel rispetto del periodo di validità delle liste restituite dal RPO.

Nel caso in cui le comunicazioni commerciali siano poi rivolte ad un pubblico estero, sebbene tali numerazioni non siano iscrivibili nel Registro Pubblico delle Opposizioni, sarà necessario operare un controllo trasversale sulle legislazioni locali e sulla presenza di eventuali liste di esclusione (anche conosciute con il nome di “Robinson list”) simili al RPO.

Per i contraenti

Dal prossimo luglio sarà possibile iscrivere la propria numerazione mobile o anche fissa non presente in elenchi pubblici, via web, telefono e via e-mail; i soggetti che si erano già iscritti al RPO in passato potranno effettuare un aggiornamento della propria iscrizione.

L’iscrizione sarà efficace dopo 15 giorni.

Una volta completata l’iscrizione, ci saranno nuove funzionalità: il rinnovo dell’iscrizione stessa, che comporta la revoca del consenso prestato prima della data di rinnovo, e la revoca dell’iscrizione anche “selettiva”, ossia valida solo nei confronti di alcuni specifici operatori.

 

 

 

 

 

[1] Gli interventi del Garante per la protezione dei dati personali per il contrasto del telemarketing selvaggio sono stati molteplici: si vedano ad esempio, in ordine cronologico, il provvedimento nei confronti di TIM S.p.A. (doc. web 9256486 del 15 gennaio 2020); l’ordinanza ingiunzione nei confronti di Wind Tre S.p.A. (doc. web 9435753 del 9 luglio 2020); la più recente pronuncia emessa nei confronti di Enel Energia S.p.a. (doc. web 9735672 del 16 dicembre 2021).

[2] Se l’istituzione ex lege deputata alla gestione del Registro è il Ministero dello sviluppo economico, de facto questo compito è stato delegato da quest’ultimo alla Fondazione Ugo Bordoni (https://www.fub.it/).

[3] Cfr. L. 205/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 139/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 dicembre 2021.

[4] Come previsto dall’art. 1 comma 5 della L. 5/2018.

[5] L’AGCOM è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (https://www.agcom.it/). È un’autorità indipendente che svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo, dell’editoria e, più recentemente, delle poste, al fine di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti.

[6] Si veda, per maggiore approfondimento, il relativo comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali, reperibile al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9767711

[7] L’inizio dei lavori per la redazione di tale “Codice di condotta” aveva inizialmente preso avvio con l’istituzione di un tavolo tecnico con la delibera AGCOM n. 420/19/CONS del 17 ottobre 2019. L’AGCOM ha recentemente comunicato che i lavori riprenderanno il 20 maggio, in occasione di un incontro nel quale verrà anche fissato un cronoprogramma delle successive attività. Qua è reperibile la convocazione del tavolo tecnico: https://www.agcom.it/documents/10179/26669152/Documento+generico+03-05-2022/09312e76-fb80-47ba-bb10-c0e26799a9d2?version=1.0

[8] Finalità di marketing ovvero per invio di materiale pubblicitario, o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

[9] Si veda l’art. 5 del D.P.R. 26/2022.

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