Norma “sconcertante” sul Telemarketing nel DDL Concorrenza

Scenario
Il 3 maggio 2017 il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto sulla concorrenza (“Provvedimento”). Il provvedimento, contiene una norma relativa al telemarketing che secondo il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, suscita “sconcerto e preoccupazione”. Essa, infatti, “elimina il requisito del consenso preventivo per le chiamate promozionali, ‘liberalizzando’ il fenomeno del telemarketing selvaggio e prevedendo come unica forma di tutela dell’utente la possibilità di rifiutare le sole chiamate successive alla prima”.

Questione principale
L’art. 18 del Provvedimento aggiunge due commi all’art. 130 del Codice per la protezione dei dati personali:
comma 4bis: “Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l’abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l’obbligo di comunicare all’esordio della conversazione i seguenti dati: a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene; b) l’indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto”.
comma 4ter: “Il contatto è consentito solo se l’abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione”.

Implicazioni pratiche
L’attuale formulazione della norma consente di effettuare chiamate promozionali anche in assenza di consenso preventivo dell’interessato al telemarketing. Sarà interessante vedere come il Provvedimento verrà emendato alla Camera in terza lettura.

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