Le novità del Codice del Consumo

Il Codice del Consumo (il D.lgs. 206/2005) è stato recentemente oggetto di importanti modifiche legislative volte a recepire norme europee a maggior tutela dei consumatori, anche rispetto alla fornitura di contenuti digitali, e, in particolare, quelle contenute nella Direttiva 2019/771 e nella Direttiva 2019/770[1].

Di seguito ripercorriamo quelle apportate alle vendite di beni (artt. 128 a 135 septies del Codice del Consumo) e alla fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale (artt. 135 octies a 135 vicies ter del Codice del Consumo).

 

I contratti di vendita 

Il Decreto Legislativo 170 del 4 novembre 2021 di attuazione della Direttiva 2019/771 apporta modifiche al c.d. Codice del Consumo[2] applicabili dal 1° gennaio 2022 relativamente ai contratti di vendita[3] tra consumatori e venditori (rapporti B2C) conclusi online ovvero con i canali tradizionali.

Pare essere confermata l’impostazione ormai consolidata di una disciplina protettiva a favore del consumatore, derivante dall’asimmetria informativa che genera una serie di obblighi informativi a carico del professionista. Questi obblighi informativi precedenti la conclusione del contratto continuano a rilevare nei termini di una responsabilità precontrattuale a carico del professionista, laddove inadempiuti. Ne deriva una tendenza alla contrattualizzazione dell’informazione precontrattuale.

 

Di seguito riportiamo il contenuto di alcune principali previsioni come modificate o introdotte (artt. 128 a 135 septies):

      • la conformità del bene deve essere valutata alla luce di requisiti sia soggetti che oggettivi. Rispetto ai primi, il bene deve corrispondere a quanto riportato nel contratto di vendita, essere idoneo ad ogni uso specifico concordato tra le parti e dotato degli aggiornamenti previsti da contratti. Rispetto ai requisiti oggettivi, il bene deve, tra gli altri, possedere le qualità e altre caratteristiche anche in termini di durabilità, funzionabilità, sicurezza e compatibilità generalmente presenti in beni simili e che il consumatore può aspettarsi tenuto conto anche delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore o altre persone coinvolte nella catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare tenuto conto di quanto indicato nella pubblicità o nell’etichetta;
      • il venditore ha la responsabilità di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna che si manifesta entro due anni e se il contratto prevede una fornitura continuativa per un tempo superiore il venditore risponde del difetto del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o manifesta durante il tempo della fornitura[4];
      • la denuncia dei vizi può avvenire entro 26 mesi dalla consegna del bene, mentre per i beni usati può essere limitata ad un anno. Se il difetto si manifesta entro un anno dalla consegna – non più quindi entro sei mesi – esso si presume già esistente a tale momento. Per i beni con elementi digitali con fornitura continuativa l’onere della prova rispetto al fatto che il contenuto digitale o il servizio era conforme spetta al venditore per la durata di due anni;
      • tra le azioni rimediali in caso di difetto del bene è confermata la sua sostituzione; in tal caso, nessun costo potrà essere chiesto per il normale uso del bene sostituito prima della sostituzione. Accanto a questo rimedio sono confermati anche la riparazione, la riduzione proporzionale del prezzo e la risoluzione del contratto. Vale la pena evidenziare che il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità, la cui prova è a carico del professionista[5];
      • rispetto alla gestione delle responsabilità degli attori coinvolti nella catena distributiva si cita la modifica dell’art. 134, la cui nuova versione prevede che il venditore finale, responsabile verso il consumatore per un difetto che derivi da un’azione o ad un’omissione di una persona nell’ambito dei passaggi precedenti di tale catena, ha diritto di regresso entro un anno dall’esecuzione della prestazione per la reintegra di quanto prestato. Non è quindi più ammesso un patto contrario o rinuncia all’azione di regresso del venditore.

 

La fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale, salvo che questi non siano incorporati o interconnessi con beni oggetto di un contratto di vendita relativo a tali beni[6]. La disciplina della fornitura di contenuti e servizi digitali è stata infatti oggetto di riforma mediante il Decreto Legislativo 173/2021 che va ad attuare in Italia la Direttiva 2019/770, le cui previsioni (di cui al nuovo Capo I-bis del Titolo II della parte IV del Codice del Consumo) trovano applicazione alle forniture di contenuti o servizi digitali che avvengono a decorrere dal 1° gennaio 2022, con l’eccezione del diritto di regresso e delle regole sulla modifica del contenuto o del servizio digitale, che si applicano solo ai contratti conclusi a decorrere da tale data.

Le norme del nuovo Capo I-bis si applicano ai contratti nei quali il consumatore corrisponde un prezzo come pure a quelli in cui il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali come controprestazione del contenuto o servizio digitale e tali dati non siano trattati al solo fine di rendere la prestazione.

 

Per ciò che riguarda la qualità del contenuto/servizio digitale, le norme indicano, anche in questo caso, requisiti soggettivi e oggettivi. Secondo i primi, il contenuto/servizio deve:

      • corrispondere alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presentare funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto;
      • essere idoneo ad ogni uso particolare concordato tra le parti;
      • essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all’installazione e l’assistenza ai clienti, come previsti dal contratto; e
      • essere aggiornato come previsto dal contratto.

 

Secondo, invece, i requisiti oggettivi, il contenuto/servizio deve:

      • essere adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto/servizio digitale dello stesso tipo;
      • essere della quantità e presentare la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia  di  funzionalità, compatibilità,  accessibilità,  continuità  e  sicurezza,  che  si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi  digitali dello  stesso  tipo e che  il  consumatore   può  ragionevolmente aspettarsi, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell’operatore  economico o di altri soggetti nell’ambito dei precedenti passaggi  della catena distributiva (ad esempio nei messaggi pubblicitari e nell’etichettatura);
      • ove pertinente, essere fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni;
      • essere conforme all’eventuale versione di prova o anteprima messa a disposizione.

 

Per ciò che riguarda gli aggiornamenti, questi vanno forniti nel corso del contratto se è una fornitura continuativa o secondo le aspettative che il consumatore può aver maturato secondo gli usi del settore e il bene ricevuto. A ciò si aggiunga che l’errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale nell’ambiente digitale del consumatore può essere considerata difetto di conformità qualora l’integrazione sia stata effettuata dall’operatore economico ovvero nei casi in cui sia stata effettuata dal consumatore ed essa derivi da una carenza delle istruzioni di integrazione fornite dall’operatore economico. In ogni caso, “Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti […] il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente sempre che abbia informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento e delle conseguenze per il caso in cui non venga effettuato e abbia fornito adeguate informazioni per l’aggiornamento”.

 

Per ciò che attiene alla conformità, questa va assicurata per l’intera durata della fornitura se è continuativa. La garanzia di conformità va offerta per i difetti che si manifestano entro i due anni dalla consegna, mentre l’azione a tutela del consumatore si prescrive entro 26 mesi; l’onere di provare la conformità del bene spetta al professionista.

Quali azioni rimediali il consumatore ha a disposizione: ripristino della conformità, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 135 octiesdecies.

 

Rispetto alla gestione dei dati personali è di interesse la previsione per cui alla risoluzione del contratto è imposto il divieto al professionista di usare qualsiasi contenuto diverso dai dati personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell’ambito dell’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, fatto salvo il caso in cui tale contenuto:

      1. sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
      2. si riferisca solamente all’attività del consumatore nell’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;
      3. sia stato aggregato dal professionista ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non   senza   uno   sforzo sproporzionato; o
      4. sia stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone, e altri consumatori possano continuare a utilizzare il contenuto.

 

Ad eccezione delle situazioni di cui ai numeri 1), 2) o 3), il professionista mette a disposizione del consumatore, su richiesta dello stesso, contenuti diversi dai dati personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore durante l’utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un congruo lasso di tempo e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Ad ogni modo restano salvi gli obblighi derivanti dal c.d. GDPR (Regolamento UE 679/2016).

 

Non da ultimo, si segnala la previsione relativa alla gestione delle modifiche del contenuto/servizio digitale per la quale queste sono ammesse in caso di fornitura duratura e, ove non sia necessario per garantire la conformità, occorre che ci siano questi presupposti:

      1. il contratto consente tale modifica e ne fornisce una motivazione valida;
      2. tale modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;
      3. il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e
      4. nei casi in cui la modifica incida negativamente e le conseguenze non siano trascurabili, il consumatore sia informato, con un anticipo ragionevole su un supporto durevole, sulle modalità e il momento in cui viene effettuata la modifica nonché circa il suo diritto di recedere dal contratto (entro 30 giorni) o circa la possibilità di mantenere il contenuto digitale o il servizio digitale senza tale modifica. Il diritto di recesso è comunque escluso se il consumatore mantiene il contenuto digitale senza modifica e se è preservata la conformità del contenuto/servizio digitale.

 

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra si rende necessario rivedere i termini e le condizioni di vendita (online e offline) e di fornitura di contenuti/servizi digitali, come pure i contratti con i soggetti che fanno parte della catena commerciale che poi portano ad un’offerta verso i consumatori, per adeguarli alle nuove recenti modifiche del Codice del Consumo.

 

 

 

[1] Direttiva 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il Regolamento UE 2017/2394 e la Direttiva 2009/22/CE, e che abroga la Direttiva 1999/44/CE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019L0771-20190522&qid=1638273620847&from=IT#tocId2

Direttiva 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0770&from=RO

[2] Decreto Legislativo 2005/206: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206!vig=

[3]… Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d’opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre”, art. 128, comma 1 del Codice del Consumo.

[4] Si vedano i commi 1 e 2 dell’art. 133 (Responsabilità del venditore) del Codice del Consumo.

[5] Si veda il comma 5 dell’art. 135 bis (Rimedi) del Codice del Consumo.

[6] Ulteriori eccezioni sull’applicabilità delle norme del Capo I-Bis del Codice del Consumo sono indicate al suo articolo 135 nonies (Esclusioni).

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