Il trascorrere del tempo non è l’unico criterio da considerare per esercitare il diritto all’oblio

Background

Il 15 giugno 2017 il Garante per la Privacy italiano (d’ora in avanti “Garante”) ha parzialmente accolto il ricorso di un alto funzionario pubblico che aveva chiesto la deindicizzazione di alcuni URL dai risultati di ricerca ottenuti digitando il proprio nominativo su Google.

Tali risultati si riferivano ad una vicenda giudiziaria che aveva coinvolto il soggetto interessato circa 16 anni fa, conclusasi con condanna dello stesso. Nonostante la sua riabilitazione, il soggetto lamentava la persistenza online di alcuni articoli relativi alla propria vicenda giudiziaria. Gli URL coinvolti rimandavano in particolare ad un articolo redatto nel 2001 (immediatamente dopo i fatti) ed altri articoli scritti tra il 2012 ed il 2016.

 

Contesto giuridico e principali questioni

Il provvedimento in esame ha fornito ulteriori chiarimenti sui limiti del diritto all’oblio così come delineati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (d’ora in avanti “CGUE”) nella sentenza cd. “Google Spain”. In particolare il trascorrere del tempo, in linea con quanto stabilito dal Garante, non costituisce l’unico elemento da prendere in considerazione nella valutazione del legittimo esercizio del diritto all’oblio.

La difesa di Google ha sostenuto che gli URL relativi agli articoli coinvolti venissero mostrati tra i risultati soltanto allorquando la ricerca del nominativo dell’interessato risultava associata a parole come “condanna” e non derivasse dalla digitazione del solo nome del soggetto. Pertanto, tecnicamente, i risultati non venivano ottenuti con una mera ricerca “a partire dal nome”, condizione necessaria richiesta dalla sentenza “Google Spain” per l’accoglimento delle istanze di deindicizzazione.

Il Garante ha risolto la vicenda operando un bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti nel caso ed applicando i criteri individuati dalle “Linee Guida” del Gruppo di Lavoro Articolo 29 (d’ora in avanti “WP29”) relativi ai chiarimenti in merito alla sentenza “Google Spain”.

Secondo tali criteri, il trascorrere del tempo costituisce l’elemento preminente da prendere in considerazione, ma non l’unico. Ci sono anche altri criteri che possono venire in rilievo nel caso in questione, quali l’esattezza delle informazioni ed il pubblico interesse (ad es. nei casi in cui l’interessato ricopra pubbliche funzioni).

Fondandosi su tali presupposti, il Garante ha chiesto a Google la rimozione dell’articolo redatto nel 2001 in forza del tempo trascorso e dell’inesattezza delle informazioni ivi contenute.

Con riferimento invece agli articoli redatti tra il 2012 ed il 2016, il Garante ha assunto una decisione di tenore opposto stante l’assenza di un significativo lasso di tempo trascorso e, soprattutto, l’accuratezza dei riferimenti relativi alla condanna ed alla successiva riabilitazione.

Conseguentemente, il Garante ha stabilito che in tale ultima ipotesi dovesse considerarsi prevalente il pubblico interesse.

 

Implicazioni pratiche

In tema di diritto all’oblio, il trascorrere del tempo non può essere considerate, da solo, un criterio sufficiente per giustificare la rimozione di un articolo dal web. Il Garante dovrà sempre considerare anche altri fattori, quali il diritto all’informazione della collettività – nei casi in cui sia coinvolto un personaggio che riveste un ruolo pubblico – così come l’esattezza delle informazioni riportate nella notizia.

Il provvedimento in questione non si è discostato dalle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell’UE e dalle Linee Guida del Wp29, anzi ha contribuito a specificare ulteriormente le indicazioni contenute nella nota pronuncia “Google Spain”.

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