07 Giu Il parlamento italiano ha approvato la legge contro il cyberbullismo
Scenario
Il 3 giugno 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 la Legge 29 maggio 2017 n. 71 contenente disposizione per la prevenzione ed il contrasto al c.d. cyberbullismo (“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, qui definita “la Legge”). La Legge è entrata in vigore il 18 giugno 2017.
Questione principale
La Legge, attesa da tempo, è stata votata all’unanimità dalla Camera dei Deputati, in risposta ai numerosi casi di suicidio avvenuti in Italia proprio a causa del cyberbullismo.
L’articolo 1 comma 2 della legge definisce il “cyberbullismo” come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica. Questo articolo inoltre condanna anche la diffusione di contenuti in rete aventi ad oggetto uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori.
Secondo quanto previsto all’articolo 1 comma 3 della legge il c.d. “gestore del sito web” (ossia la struttura che cura i contenuti di un sito web o di un social media in cui può verificarsi il cyberbullismo) è il principale soggetto obbligato a combattere tale fenomeno.
D’altro canto sembra esente dalle obbligazioni contenute nella legge il c.d. “prestatore di servizi della società dell’informazione” (cioè la struttura che si limita esclusivamente a trasportare, fornire l’accesso, archiviare temporaneamente o che fornisca un servizio di hosting, come definite nelle Sezioni 14, 15 e 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 che costituisce l’Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico).
L’articolo 2 comma 1 della Legge garantisce alle vittime del cyberbullismo ed ai loro genitori il diritto di richiedere al titolare del trattamento (i.e., la persona naturale o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che, insieme a altri, determina fini e mezzi del trattamento dei dati personali della vittima) o al gestore del sito internet o del social media (in cui l’attività di cyberbullismo è avvenuta) l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete internet, entro 48 ore dalla richiesta.
Una volta trascorse tali 48 ore senza alcun intervento del titolare del trattamento o del gestore del sito internet o del social media, o laddove tale soggetto non sia identificabile, i soggetti interessati possono rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvederà ai sensi degli articoli 143 e 144 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
In accordo a tale normativa l’Autorità Garante:
- prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare del trattamento o il gestore del sito web, ad effettuare il blocco spontaneamente;
- prescrive al titolare del trattamento o al gestore del sito web le misure necessarie o opportune per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
- dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi e’ il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
- può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi pubblici.
Implicazioni pratiche
La Legge presumibilmente provocherà un aumento del numero delle segnalazioni concernenti il cyberbullismo. L’Autorità Garante svolgerà un ruolo centrale nel vigilare su contenuti on line a potenziale rischio di cyber bullismo.
Anche se la Legge sembrerebbe escludere dal suo ambito i prestatori di servizi della società dell’informazione, ciò non sarebbe applicabile in particolare per le imprese fornitrici di servizi di hosting: in accordo alla giurisprudenza europea sull’art. 14 Direttiva 2000/31/EC, esse sono considerate fornitrici di servizi di hosting alla stregua dei gestori di siti web, pertanto soggette alla richiesta di blocco dei contenuti nel caso in cui esse diventino consapevoli di una qualsiasi attività o informazione illecita.
Un codice per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo sarà quindi elaborato nel prossimo futuro al fine di aiutare i soggetti interessati a conformarsi con la normativa.