I dati di un abbonato telefonico legittimamente pubblicati in un uno Stato Membro sono utilizzabili anche in un altro Stato membro

Scenario
Nella Causa C-536/15 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi su alcune questioni pregiudiziali sollevate in merito all’interpretazione della Diretta 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (di seguito “Direttiva servizio universale”) e, in particolare, in merito all’interpretazione da fornire all’art. 25, paragrafo 2, della Direttiva servizio universale (per il quale: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie”).

Questione principale
Le domande di pronuncia pregiudiziale sono state presentate nell’ambito di una controversia tra società che attribuiscono numeri di telefono ad abbonati dei Paesi Bassi e l’Autorità garante dei consumatori e dei mercati (“ACM”), che si era occupata della richiesta dell’European Directory Assistance (“EDA”), società belga, di ottenere dalle predette società i dati relativi ai loro abbonati. Alla luce del rifiuto delle società olandesi di fornire i dati richiesti, l’EDA si era quindi rivolta all’ACM, che aveva accolto tale istanza e intimato le società dei Paesi Bassi a fornire i dati di base relativi ai loro abbonati a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. Interessato del ricorso sulla pronuncia dell’ACM proposto dalle società dei Paesi Bassi nei confronti della decisione (sfavorevole), il giudice di secondo grado (la Corte d’appello del contezioso amministrativo in materia economica) ho sollevato le questioni pregiudiziali avanti la Corte di Giustizia.

Implicazioni pratiche
Con sentenza del 15 marzo 2017, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che l’art. 25, paragrafo 2 della Direttiva servizio universale non opera alcuna distinzione a seconda che la richiesta di messa a disposizione dei dati relativi agli abbonati sia formulata da parte di un’impresa con sede nello stesso Stato membro in cui ha sede l’impresa a cui tale richiesta è indirizzata o che sia formulata da un’impresa con sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’impresa destinataria di detta richiesta. Pertanto, il rifiuto delle società che assegnano numeri telefonici agli abbonati dei Paesi Bassi di mettere i dati relativi ai loro abbonati a disposizione di un richiedente, per il solo motivo che questo abbia sede in un altro Stato membro, è incompatibile con l’applicazione di condizioni non discriminatorie. Non vi è quindi ragione di instaurare una differenza di trattamento a seconda che l’impresa che richiede la trasmissione dei dati abbia sede nello stesso Stato degli abbonati o in uno Stato diverso, dal momento che tale impresa raccoglie i dati in questione per le stesse finalità per i quali essi sono stati raccolti ai fini della loro prima pubblicazione, dovendosi quindi ritenere che tale trasmissione – verso un diverso Paese – sia coperta e legittimata dal consenso (già) prestato da detti abbonati alle società che forniscono numeri telefonici dello stesso Stato membro degli interessati. La richiesta di consenso alla pubblicazione di tali dati rivolta agli abbonati da parte delle imprese che attribuiscono numeri telefonici non può essere quindi formulata in modo da consentire agli abbonati di esprimere il consenso in modo distinto a seconda dello Stato in cui risiedono le imprese che possono richiedere le informazioni per fornire elenchi di abbonati e servizi di consultazione.
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