Approvato in Italia un emendamento che consente la conservazione dei dati di traffico per sei anni

Scenario
Il 19 luglio 2017, durante una sessione parlamentare dedicata alla discussione ed approvazione della legge europea 2017, la Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che estende a 6 anni il periodo di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di contrasto al terrorismo e di repressione di determinati reati (ovvero quelli previsti dagli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale). Non si può fare a meno di sottolineare quanto sia sconcertante che un emendamento di così ampia rilevanza, suscettibile di interferire in modo consistente sui diritti fondamentali alla privacy e alla protezione dei dati personali dei cittadini, non solo sia stato approvato in mancanza della dovuta trasparenza e cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali, ma sia stato anche (forse strategicamente) inserito in una legge sulla sicurezza degli ascensori.

Quadro normativo e questioni principali
In Italia, la Direttiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 (“Direttiva sulla Data Retention”) è stata trasposta nel D.lgs. n. 109 del 30 Maggio 2008, che ha modificato l’articolo 132 del Codice per la protezione dei dati personali, prevedendo i seguenti periodi di conservazione dei dati di traffico per finalità di accertamento e repressione dei reati:
¬ 24 mesi per i dati di traffico telefonico;
¬ 12 mesi per i dati relativi al traffico telematico;
¬ 30 giorni per I dati relativi alle chiamate senza risposta trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione.
Nel 2014, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha dichiarato invalida la Direttiva sulla Data Retention perché comportava un’interferenza seria e generalizzata con diritti fondamentali quali il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, senza che una tale interferenza fosse limitata a quanto strettamente necessario alle finalità di accertamento e repressione dei reati.
Successivamente alla pronuncia della CGUE, il 18 febbraio 2015 il legislatore italiano ha approvato il Decreto legge n. 7/2015 cd. “decreto anti- terrorismo”), convertito nella legge n. 43 del 17 aprile 2015, il cui art. 4-bis ha stabilito che, in deroga all’art. 132 del Codice per la protezione dei dati personali, i dati di traffico generati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (dati di traffico telefonico, telematico e dati relativi a chiamate senza risposta) dovessero essere conservati per le finalità di contrasto al terrorismo fino a dicembre 2016, termine poi prorogato al 30 giugno 2017. Anche a non voler essere maliziosi, non può essere una coincidenza che 22 giorni dopo la scadenza dell’”eccezionale” periodo di conservazione dei dati previsto dal decreto anti-terrorismo, un emendamento sulla data retention sia stato inserito in una legge sulla sicurezza degli ascensori approvata in sordina durante una desolata sessione estiva.

Il Presidente del Garante per la protezione dei dati, Antonello Soro, ha manifestato le sue preoccupazioni sul proposto emendamento. Secondo lui, “la norma introduce modalità di trattamento dei dati di traffico telefonico e telematico in palese contrasto con l’ordinamento e con la giurisprudenza dell’unione europea”, che da tempo sottolineano che la conservazione dei di traffico non dovrebbe essere generalizzata ed indiscriminata, ma sempre proporzionata alle specifiche esigenze delle investigazioni. Infatti, il Presidente Soro crede “sia indispensabile che il legislatore riconduca questa disciplina al criterio della proporzionalità”. Egli aggiunge, altresì che, “in futuro si dovrà meglio definire, con una disciplina organica e meno estemporanea, una materia cosi ricca di implicazioni sui diritti dei cittadini e sulle esigenze di giustizia”.

Implicazioni pratiche
L’emendamento, che non sembra tenere in particolare considerazione la giurisprudenza europea, deve ancora essere approvato dal Senato, dove dovrebbe essere discusso dopo la pausa estiva.
In caso di approvazione, la norma imporrebbe ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare tutti i dati di traffico generati (telefonici, telematici e relativi a chiamate senza risposta) per 6 anni.

Continueremo ad osservare l’evoluzione del proposto emendamento.

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