Approvato il disegno di legge contro il cyberbullismo

Scenario
Il 17 maggio 2017 è stato approvato il disegno di legge contro il cyberbullismo. Dopo quasi tre anni di dibattiti parlamentari, il disegno è stato approvato dalla Camera dei Deputati con 462 voti favorevoli e solo un astenuto.

Questione principale
Il disegno di legge ha i seguenti scopi:
definisce il cyberbullismo, come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”;
istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che redigerà un piano di azione per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, che sarà integrato con il codice di autoregolamentazione rivolto agli operatori che forniscono servizi di social networking e agli altri operatori della rete;
permette al Ministero dell’istruzione di emanare linee guida per la formazione, la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo nelle scuole, prevedendo corsi di formazione per il personale scolastico;
impone ad ogni istituto scolastico di individuare fra i docenti un referente avente il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.

Implicazioni pratiche
Ciascun minore ultraquattordicenne vittima di cyberbullismo, nonché ciascun esercente la responsabilità genitoriale su di esso, potrà inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet/social network, una istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco del dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Qualora dopo 24 ore dall’istanza i dati del minore siano ancora disponibili nel web, ci si potrà rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali che provvederà ex art. 143 e 144 del Codice privacy entro 48 dal ricevimento dell’istanza.

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